C’è chi dice no alla compressione dei diritti e delle libertà fondamentali

di Stefano Pezzola

C’è qualcosa che non va in questo cielo. C’è qualcuno che non sa più che ore sono”.

Poiché sono un grande fan del Blasco nazionale decido di aprire queste mie nuove righe ancora con una citazione tratta da un suo famosissimo brano.

Oggi c’’è chi dice no – il sottoscritto ad esempio – ad una odiosa narrazione di regime che in prima pagina dei due quotidiani nazionali più venduti in Italia, decide di ricordarci che il microbiologo e volto noto televisivo dr. Andrea Crisanti ha acquistato Villa Priuli Custoza, nel Vicentino, per “molto meno di 2 milioni di euro“.

Lui nella stucchevole intervista si giustifica affermando che “sono un professionista di 66 anni, qualcosa nella vita avrò guadagnato” e che “io e mia moglie abbiamo sempre condotto una vita semplice, senza tanti viaggi e lavorando tanto”.

Non me ne frega nulla se il dr. Crisanti ha acquistato una villa a meno che non vengano rilevati reati con rilevanza civile o penale.

Anche perché soltanto uno stolto o un ingenuo non può leggervi il consueto modus operandi dei media italiani, sempre pronti a comando a processare pubblicamente chi prova a discostarsi dalla narrazione di regime dominante.

Il dr. Crisanti del resto negli ultimi mesi è stato molto critico con le decisione del governo e le esternazioni di suoi colleghi.

Adesso ben gli sta” verrebbe da mettere in bocca a questi illustri giornalisti imboccati dal sistema: la ben nota macchina del fango!

Dunque, come detto non sono interessato a questa notizia, non per mancare di rispetto al microbiologo veneto ma perché un’altra notizia oggi credo meriti maggiore attenzione e approfondimento.

“C’è qualcuno che non sa più cos’è un uomo. C’è qualcuno che non ha rispetto per nessuno”.

C’è qualcuno invece che ha un ossequioso rispetto per le persone ed un profondo rispetto per il Diritto.

Si chiama giudice Lina Manuali e ieri con la sentenza n. 1842/2021 deposita presso il Tribunale Penale di Pisa ha fotografato in modo magistrale tutte le violazioni costituzionali del periodo della pandemia, inclusa la proroga dello stato di emergenza.

Confido di fare cosa gradita riportando alcune parti molto significative ed ispirate della citata sentenza.

A proposito dello stato di emergenza scrive il giudice che “nel momento in cui viene meno lo stato di emergenza, i diritti e le libertà fondamentali debbono riespandersi nel loro alveo originale, poiché la compressione degli stessi ha raggiunto e superato il limite massimo di tollerabilità; compressione che non può ulteriormente protrarsi, né a tempo predeterminato, né, a maggior ragione, ad libitum, attraverso continui e reiterati prolungamenti di operatività“.

Invito lo scrupoloso lettore a rileggere più volte le parole sopra perché il giudice poi aggiunge parole altrettanto profonde ed illuminanti ovvero che “si tratta di libertà che concernono i diritti fondamentali dell’uomo e costituiscono il nucleo duro della Costituzione stessa, tanto che, secondo la dottrina maggioritaria non sono revisionabili nemmeno con il procedimento di cui all’art. 138 Cost. – Revisione della Costituzione, ragion per cui occorre verificare se, a quali condizioni e con quali modalità, in situazioni emergenziali, tali diritti possano essere compressi a tutela di altri diritti anch’essi costituzionalmente previsti”.

Viene ancora evidenziato nero su bianco che l’Ordinamento Costituzionale Italiano non contempla né lo stato di eccezione, né lo stato di emergenza, che è una declinazione dell’eccezione, al di fuori dello stato di guerra, previsto all’art. 78 della Costituzione.

Le prossime righe decido di riportarle quasi in religiosa contemplazione poiché si tratta di cibo per la mente e per il cuore, ciò che ogni giudice o avvocato italiano avrebbe dovuto scrivere nell’ultimo anno.

“Orbene, la Costituzione italiana non prevede alcun articolo che disciplini lo stato d’emergenza/d’eccezione, volta a ricomprendere tutte quelle situazioni diverse (purché interne) che non si riferiscano al vero e proprio “stato di guerra” previsto ex art. 78 Cost. (inerente conflitti bellici esterni). Per altro, la situazione attuale causata dal Covid 19 non è nemmeno giuridicamente assimilabile allo stato di guerra, per cui non è possibile far ricorso all’applicazione analogica dell’art. 78 Cost.: del resto, l’assenza di uno specifico diritto speciale per lo stato di emergenza è frutto di una consapevole scelta dei padri costituenti; infatti, la proposta di introdurre Ia previsione della stato di emergenza per ipotesi diverse da eventi bellici (come ad esempio per motivi di ordine pubblico durante lo stato di assedio) non venne accolta, onde evitare che attraverso la dichiarazione della stato di emergenza si potessero comprimere diritti fondamentali con conseguente alterazione della stesso assetto dei poteri. L’allora Presidente della Consulta Marta Cartabia, oggi Ministro della Giustizia, il 28 aprile 2020 ebbe a dichiarare: Non c’è un diritto speciale, anche in emergenza. La Costituzione sia bussola per tutti. Peraltro, in dottrina si rileva che all’interno dell’ordinamento costituzionale italiano sia comunque rinvenibile un “implicito statuto costituzionale dell’emergenza”, quale espressione dei tradizionali principi del primum vivere e del salus rei publicae, è costituito dai principi di unità ed indivisibilità della Repubblica, di tutela della salute pubblica e della pubblica sicurezza, da specifiche fonti sulla produzione normativa determinata dalla necessità ed urgenza e dall’intangibilità dei principi supremi del vigente ordine costituzionale, primi su tutti i diritti fondamentali, i quali – per espressa volontà dei padri costituenti – si trovano tra loro in rapporto di integrazione reciproca e mai di prevalenza di uno rispetto agli altri: “dalla sentenza 83/2013 della Consulta si evince chiaramente che la tutela dei diritti non può ingigantirsi a tal punto da tiranneggiare sulla protezione di altri diritti di pari natura costituzionale”.

Pertanto, qualora emergano situazioni emergenziali, in cui si ravvisi la necessità di dare attuazione ai principi precauzionali del primum vivere e del salus rei publicae, occorre sempre tener presente che non è possibile istituire una gerarchia tra le varie figure di diritti fondamentali, non sussistendo nell’ordinamento costituzionale alcuna presunzione assoluta di prevalenza di un diritto su tutti gli altri.

“Quindi, qualora l’esercizio di un diritto comporti, in caso di necessità ed urgenza, la limitazione di altri, ciò deve avvenire nel rispetto dei principi della legalità, riserva di legge (assoluta o relativa), necessità, proporzionalità, bilanciamento e temporaneità, in quanta, altrimenti, si determinerebbe l’insorgere del cd. “diritto tiranno” (avanti al quale tutti gli altri diritti dovrebbero soccombere), con conseguente non solo violazione della Costituzione, ma addirittura superamento del perimetro delineate dalla carta costituzionale”.

Mi fermo qui ma invito a proseguire la lettura della sentenza integrale al seguente link:

https://www.studiocataldi.it/articoli/43894-compressione-dei-diritti-fondamentali-al-tempo-del-covid.asp

Un consiglio amichevole per il lettore curioso e ormai infastidito dal perpetrare di questo stato di ingiustificata e ingiustificabile dittatura sanitaria.

Ma anche un suggerimento bonario e senza pretese per tutti gli avvocati e giudici del nostro Paese affinché decidano di risvegliare le loro coscienze, rifuggendo finalmente dalla narrazione dominante che ormai ha assunto i tratti di vergognosa menzogna.

“Tanta gente è convinta che ci sia nell’aldilà qualche cosa, chissà. Quanta gente comunque ci sarà che si accontenterà”.

Nell’aldilà ci sarà sicuramente quel senso di giustezza e compassione umana che aldiquà abbiamo dimenticato da oltre 24 mesi.

E qualcuno pare sia pure contento!