Posta elettronica certificata: obbligo di comunicazione al Registro delle imprese entro il 1° ottobre 2020

Entro il 1° ottobre ogni impresa dovrà aver comunicato al Registro delle Imprese il proprio domicilio digitale (PEC) attivo e univocamente riconducibile all’impresa stessa.

A stabilirlo è il Decreto Semplificazioni convertito nella Legge n. 120 dell’11 settembre 2020. Possedere un indirizzo di posta elettronica certificata, che facilita i rapporti con la Pubblica amministrazione, era già un obbligo dal 2008 per le società e dal 2012 per le imprese individuali. Ma se la mancata comunicazione prevedeva finora solo una sospensione temporanea per l’invio di pratiche telematiche al Registro imprese, ora invece può comportare una sanzione pecuniaria.

Tale obbligo riguarda quindi tutte le imprese costituite in forma societaria o individuale (queste ultime attive e non soggette a procedura concorsuale), già iscritte al Registro delle imprese, che non avessero ancora comunicato il proprio indirizzo PEC (ora domicilio digitale), o il cui domicilio digitale sia stato cancellato d’ufficio, o per le quali il proprio domicilio digitale, seppur dichiarato, sia inattivo.

Le imprese inadempienti dovranno regolarizzare entro il 1 ottobre la propria posizione con la relativa comunicazione al Registro delle Imprese competente per territorio, in esenzione dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria. (art. 37 del D.L. 76/2020 Decreto Semplificazioni).

Tutte e imprese sono invitate quindi a verificare il corretto funzionamento del proprio domicilio digitale (ex PEC) ed a controllarne la corretta iscrizione al Registro delle imprese. Per verificare l’iscrizione del domicilio digitale al Registro delle imprese è sufficiente consultare una visura aggiornata dell’impresa, scaricabile gratuitamente dal cassetto digitale dell’imprenditore (si accede con SPID o CNS) oppure ricercare l’impresa sul sito www.registroimprese.it e visualizzare il campo PEC.

Nel caso di mancanza di un domicilio digitale attivo è necessario richiederlo a un gestore autorizzato e comunicarlo al Registro delle imprese, avvalendosi di una delle seguenti modalità: se il titolare di un’impresa individuale o il legale rappresentante di una società sono in possesso di un dispositivo di firma digitale, può essere utilizzata la procedura “Pratica semplice” così come gli gli utenti registrati di registroimprese.it /Telemaco possono utilizzare la procedura Comunica Starweb. E’ possibile anche rivolgersi ad un intermediario (associazione economica di categoria o professionista di fiducia).

L’iscrizione o la variazione della propria PEC nel Registro Imprese non costa nulla: si tratta di adempimenti gratuiti, esenti da bolli, diritti, tariffe.